-
vita silenziosa
-
Notiziario della
Delegazione Regionale «Sicilia» dell'Ente Nazionale
Sordomuti
|
Palermo Dicembre 1958 |
Direzione, Redazione, Ammin. :
Palermo. Via Roma 457, Tel. 11.857 - Direzione respons.
: Ferdinando PASSARELLO - Stampato con i tipi
dell'Istituto Professionale dell'E.N.S. - Palermo -
Viale Marchese di Villabianca (Palazzo R. & S.) |
-
NUMERO UNICO
-
UNA COPIA L. 30
|
|
|
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA
ITALIANA - N. 91 - DEL 15.4.1958 |
|
Legge 13 marzo 1958, n. 308 |
|
NORME PER
L'ASSUNZIONE OBBLIGATORIA AL LAVORO DEI SORDOMUTI |
La Camera dei deputati ed
il Senato della Repubblica hanno approvato;
- IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
- Promulga
- La
seguente legge:
- Art. 1
- Le
amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome e fatta
eccezione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, gli
Enti pubblici, comprese le Aziende di Stato e municipalizzate
nonché le aziende private, sono obbligati ad assumere, senza
concorso, personale sordomuto nella carriera del personale
ausiliario, nel limite non superiore all'uno per cento dei posti
di organico:
- a)
della medesima carriera del personale ausiliario per le
Amministrazioni dello Stato;
- b)
di tutto il personale per gli altri Enti, Amministrazioni ed
Aziende.
-
- Art. 2
- Le
Amministrazioni e le aziende di cui all'articolo precedente sono
tenute ad assumere senza concorso per le mansioni salariali,
personale sordomuto nel limite del 3 per cento del contingente.
-
- Art. 3
- L'obbligo
di cui agli articoli 1 e 2 è limitato alle Amministrazioni ed
alle Aziende che occupino oltre 300 dipendenti.
-
- Art. 4
- Le
frazioni percentuali di cui agli articoli precedenti superiori
allo 0,50 per cento sono considerate unità.
-
- Art. 5
- Per i
sordomuti, che debbono essere assunti in virtù degli articoli 1,
2 e 3 della presente legge, i limiti di età per l'ammissione
all'impiego sono portati fino al compimento del 45° anno.
-
- Art. 6
- L'idoneità
specifica all'esercizio delle mansioni nel sordomuto, che aspira
ad essere assunto in qualità di impiegato o salariato in
esecuzione della presente legge, è accordata dal medico fiscale
dell'Amministrazione interessata, con l'intervento di uno
specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale
per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.
- Il
cittadino sordomuto, che ha conseguito una qualificazione
professionale presso gli Istituti professionali dell'Ente
nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, è
considerato idoneo all'esercizio dell'attività salariale per la
quale è qualificato.
- La
Commissione per gli esami di qualificazione di cui sopra è
nominata, per ogni corso di qualificazione o specializzazione
professionale indetto dall'Ente nazionale per la protezione e
l'assistenza dei sordomuti, con decreto del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale ed è così composta:
- a)
dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, dove ha sede
l'Istituto professionale Ente nazionale per la protezione e
l'assistenza dei sordomuti, che la presiede;
- b)
dal direttore dei corsi professionali dell'Ente nazionale per la
protezione e l'assistenza dei sordomuti;
- c)
da un rappresentante dei lavoratori nominato dall'Ente nazionale
per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;
- d)
dal medico provinciale;
- e)
da un medico specialista in
otorinolaringologia nominato dall'Ente nazionale per la
protezione e l'assistenza dei sordomuti;
- f)
da due esperti nelle materie professionali oggetto di esami,
nominati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
-
- Art. 7
- Nei
concorsi per l'ammissione alle varie carriere nelle
Amministrazioni di cui all'art. 1, la minorazione del
sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato,
salvo la dichiarazione di idoneità di cui al primo capoverso
dell'articolo precedente.
- Nello
svolgimento degli esami orali per la interrogazione del
candidato sordomuto la Commissione degli esami è tenuta ad
avvalersi di un esperto autorizzato dall'Ente nazionale per la
protezione e l'assistenza dei sordomuti.
- la
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della
Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
-
-
Data a Roma, addì 13 marzo 1958
-
GRONCHI
-
Zoli -- Tambroni -- Medici --
- Visto,
il Guardasigilli: Gonella
|
|
L'applicazione della legge da
parte degli Enti e dei privati è in atto operante.
Il privato datore
di lavoro, può assumere i sordomuti per le mansioni salariali e cioè
in posti di operaio, direttamente o tramite gli organi competenti di
collocamento tenendo presente che il sordomuto è considerato idoneo
allo esercizio dell'attività salariale ove sia stato qualificato
tale presso gli Istituti Professionali dell'Ente Nazionale
Sordomuti.
Gli Enti invece
sottoporranno i sordomuti ad accertamento specifico ai fini del
requisito di idoneità allo esercizio delle mansioni di personale
ausiliare.
La legge
dovrebbe quindi essere applicata nella maniera più soddisfacente e
con la maggiore possibile sollecitudine.
La mancata
previsione di una sanzione a carico degli inadempienti all'obbligo
della assunzione al lavoro dei sordomuti non pregiudica
l'applicazione immediata della Legge stessa.
Per le
Amministrazioni dello Stato e degli Enti di Diritto Pubblico, i
provvedimenti sono promovibili in via amministrativa e
giurisdizionale in applicazione e per analogia dell'art. 9 delle
Legge 3 Giugno 1950 n. 1312, mentre contro i privati può procedere
l'Ispettorato del Lavoro in armonia all'art. 7 del D.P.R. 19.3.1955
n. 520 procedimento ripetibile fino a che l'Azienda non ottemperi ai
suoi doveri giuridici e sociali. |
RIENTRO
|