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vita silenziosa
Notiziario della   Delegazione Regionale «Sicilia» dell'Ente Nazionale   Sordomuti
Palermo Dicembre 1958 Direzione, Redazione, Ammin. : Palermo. Via Roma 457, Tel. 11.857 - Direzione respons. : Ferdinando PASSARELLO - Stampato con i tipi dell'Istituto Professionale dell'E.N.S. - Palermo - Viale Marchese di Villabianca (Palazzo R. & S.)
NUMERO UNICO
UNA COPIA L. 30

GAZZETTA   UFFICIALE  DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA  -  N. 91 - DEL 15.4.1958

Legge 13 marzo 1958, n. 308

NORME  PER   L'ASSUNZIONE  OBBLIGATORIA AL LAVORO DEI SORDOMUTI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
La seguente legge:
Art. 1
Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome e fatta eccezione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, gli Enti pubblici, comprese le Aziende di Stato e municipalizzate nonché le aziende private, sono obbligati ad assumere, senza concorso, personale sordomuto nella carriera del  personale ausiliario, nel limite non superiore all'uno per cento dei posti di organico:
a) della medesima carriera del personale ausiliario per le Amministrazioni dello Stato;
b) di tutto il personale per gli altri Enti, Amministrazioni ed Aziende.
 
Art. 2
Le Amministrazioni e le aziende di cui all'articolo precedente sono tenute ad assumere senza concorso per le mansioni salariali, personale sordomuto nel limite del 3 per cento del contingente.
 
Art. 3
L'obbligo di cui agli articoli 1 e 2 è limitato alle Amministrazioni ed alle Aziende che occupino oltre 300 dipendenti.
 
Art. 4
Le frazioni percentuali di cui agli articoli precedenti superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità.
 
Art. 5
Per i sordomuti, che debbono essere assunti in virtù degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, i limiti di età per l'ammissione all'impiego sono portati fino al compimento del 45° anno.
 
Art. 6
L'idoneità specifica all'esercizio delle mansioni nel sordomuto, che aspira ad essere assunto in qualità di impiegato o salariato in esecuzione della presente legge, è accordata dal medico fiscale dell'Amministrazione interessata, con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.
Il cittadino sordomuto, che ha conseguito una qualificazione professionale presso gli Istituti professionali dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, è considerato idoneo all'esercizio dell'attività salariale per la quale è qualificato.
La Commissione per gli esami di qualificazione di cui sopra è nominata, per ogni corso di qualificazione o specializzazione professionale indetto dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed è così composta:
a) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, dove ha sede l'Istituto professionale Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, che la presiede;
b) dal direttore dei corsi professionali dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;
c) da un rappresentante dei lavoratori nominato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;
d) dal medico provinciale;
e) da un medico specialista in otorinolaringologia nominato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;
f) da due esperti nelle materie professionali oggetto di esami, nominati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
 
Art. 7
Nei concorsi per l'ammissione alle varie carriere nelle Amministrazioni di cui all'art. 1, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato, salvo la dichiarazione di idoneità di cui al primo capoverso dell'articolo precedente.
Nello svolgimento degli esami orali per la interrogazione del candidato sordomuto la Commissione degli esami è tenuta ad avvalersi di un esperto autorizzato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.
la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 

Data a Roma, addì 13 marzo 1958

GRONCHI

Zoli -- Tambroni -- Medici --

Visto, il Guardasigilli: Gonella
L'applicazione della legge da parte degli Enti e dei privati è in atto operante.

Il privato datore di lavoro, può assumere i sordomuti per le mansioni salariali e cioè in posti di operaio, direttamente o tramite gli organi competenti di collocamento tenendo presente che il sordomuto è considerato idoneo allo esercizio dell'attività salariale ove sia stato qualificato tale presso gli Istituti Professionali dell'Ente Nazionale Sordomuti.

Gli Enti invece sottoporranno i sordomuti ad accertamento specifico ai fini del requisito di idoneità allo esercizio delle mansioni di personale ausiliare.

La legge dovrebbe quindi essere applicata nella maniera più soddisfacente e con la maggiore possibile sollecitudine.

La mancata previsione di una sanzione a carico degli inadempienti all'obbligo della assunzione al lavoro dei sordomuti non pregiudica l'applicazione immediata della Legge stessa.

Per le Amministrazioni dello Stato e degli Enti di Diritto Pubblico, i provvedimenti sono promovibili in via amministrativa e giurisdizionale in applicazione e per analogia dell'art. 9 delle Legge 3 Giugno 1950 n. 1312, mentre contro i privati può procedere l'Ispettorato del Lavoro in armonia all'art. 7 del D.P.R. 19.3.1955 n. 520 procedimento ripetibile fino a che l'Azienda non ottemperi ai suoi doveri giuridici e sociali.

RIENTRO

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