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VITA  SILENZIOSA
NOTIZIARIO DELLA DELEGAZIONE REGIONALE - SICILIA - DELL'ENTE NAZIONALE SORDOMUTI
NUMERO UNICO ------------------------------------------- DICEMBRE 1957 ------------------------------------------------UNA COPIA L. 30

III   LEGISLATURA                                                                               ANNO 1957

REPUBBLICA  ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
 
DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DALL'On.le ROSOLINO PETROTTA
il 23 Luglio 1957
 
Provvedimenti assistenziali
per i sordomuti vecchi ed invalidi

RELAZIONE

Il carattere prevalentemente generico che finora ha ispirato l'ordinamento dell'assistenza, sia nel campo della infanzia e della giovinezza bisognosache nel campo dei vecchi e degli invalidi, richiede oggi - al lume del progresso e dell'esempio che ci viene da Nazioni e Stati meglio organizzati - particolare studio e particolare studio e particolari soluzioni.

Il sordomuto - vecchio o invalido - bisognoso di assistenza non può essere ricoverato nei comuni ricoveri per vecchi e invalidi: egli, mancando del senso dell'udito e mancando della parola, verrebbe a trovarsi in queste comunità totalmente isolato e costretto a vita triste e malinconia.

Poiché varie difficoltà non rendono, almeno per ora, realizzabili appositi istituti, si ritiene che si possa adeguatamente provvedere accogliendo un voto espresso dagli stessi sordomuti siciliani nell'ordine del giorno votato a chiusura del Congresso svoltosi a Palermo il 24 marzo del corrente anno, che così si espresse:

"Il Congresso nutre fiducia piena nel Governo Regionale perché il progetto per la istituzione di asili per la recezione dei sordomuti inabili o soli al mondo, venga attuato e che sia data la possibilità di organizzare presso Istituti di ricovero esistenti e riconosciuti idonei allo scopo, delle speciali sezioni per piccole comunità di sordomuti".

Il presente disegno di legge prevede appunto la creazione di un fondo per rette di ricovero a favore dei sordomuti vecchi ed invalidi indigenti e privi di assistenza familiare, e la stipula di convenzioni con idonei Istituti assistenziali per la organizzazione di comunità di non meno di 10 sordomuti, secondo il voto espresso dalla categoria stessa nel citato Congresso di Palermo.

La creazione di questi speciali reparti consentirà di assicurare a questi minorati bisognosi ed indigenti la necessaria assistenza specialistica e nello stesso tempo consentirà a ciascuno di essi di rimanere più o meno vicino al centro di abituale residenza e comunque non lontano dal proprio ambiente.

L'entità della spesa proposta - in mancanza di dati statistici difficilmente reperibili - si presume sufficiente alle esigenze previste, ed è tale da non costituire motivo di alcuna perplessità di carattere finanziario, specie se si tiene conto della bontà del provvedimento legislativo che si propone e che è destinato a colmare una grave lacuna in questo settore imprimendo una spinta decisa in avanti al rinnovamento sociale del popolo siciliano.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1
E' autorizzata a carico del bilancio della Regione-Assessorato per l'Amministrazione Civile e per la Solidarietà Sociale la spesa annua di L. 30 milioni per rette di ricovero in favore di sordomuti vecchi o invalidi, indigenti e privi di assistenza familiare, che abbiano la residenza in Sicilia.
 
Art. 2
Per il ricovero dei sordomuti di cui al precedente articolo 1, l'Assessorato per la Solidarietà sociale si servirà di Istituti assistenziali dove sia possibile creare appositi reparti di almeno 10 sordomuti, che abbiano idonea assistenza.  Con tali Istituti saranno stipulati particolari convenzioni.
 
Art. 3
Per la prima applicazione della presente legge viene istituito a decorrere dall'esercizio 1957-58 sul bilancio dell'Assessorato per l'Igiene e la Sanità un apposito capitolo con stanziamento di L. 30 milioni per rette di ricovero in favore di sordomuti vecchi o invalidi.
 
Art. 4
L'Assessorato per l'Amministrazione Civile e la Solidarietà Sociale entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, emanerà le norme che regoleranno l'ammissione dei sordomuti di cui sopra al beneficio del ricovero a carico della Regione e la stipula delle convenzioni con gli appositi Istituti.
 
Art. 5
Per gli anni successivi sarà provveduto con la legge di bilancio.
 
Art. 6
La presente legge sarà pubblicita nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

RIENTRO

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