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REPUBBLICA ITALIANA
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ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
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- DISEGNO
DI LEGGE PRESENTATO DALL'On.le ROSOLINO PETROTTA
- il 23
Luglio 1957
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Provvedimenti assistenziali
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per i sordomuti vecchi ed invalidi
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RELAZIONE
Il carattere
prevalentemente generico che finora ha ispirato l'ordinamento
dell'assistenza, sia nel campo della infanzia e della giovinezza
bisognosache nel campo dei vecchi e degli invalidi, richiede oggi -
al lume del progresso e dell'esempio che ci viene da Nazioni e Stati
meglio organizzati - particolare studio e particolare studio e
particolari soluzioni.
Il sordomuto -
vecchio o invalido - bisognoso di assistenza non può essere
ricoverato nei comuni ricoveri per vecchi e invalidi: egli, mancando
del senso dell'udito e mancando della parola, verrebbe a trovarsi in
queste comunità totalmente isolato e costretto a vita triste e
malinconia.
Poiché varie
difficoltà non rendono, almeno per ora, realizzabili appositi
istituti, si ritiene che si possa adeguatamente provvedere
accogliendo un voto espresso dagli stessi sordomuti siciliani
nell'ordine del giorno votato a chiusura del Congresso svoltosi a
Palermo il 24 marzo del corrente anno, che così si espresse:
"Il Congresso
nutre fiducia piena nel Governo Regionale perché il progetto per la
istituzione di asili per la recezione dei sordomuti inabili o soli
al mondo, venga attuato e che sia data la possibilità di organizzare
presso Istituti di ricovero esistenti e riconosciuti idonei allo
scopo, delle speciali sezioni per piccole comunità di sordomuti".
Il presente
disegno di legge prevede appunto la creazione di un fondo per rette
di ricovero a favore dei sordomuti vecchi ed invalidi indigenti e
privi di assistenza familiare, e la stipula di convenzioni con
idonei Istituti assistenziali per la organizzazione di comunità di
non meno di 10 sordomuti, secondo il voto espresso dalla categoria
stessa nel citato Congresso di Palermo.
La creazione di
questi speciali reparti consentirà di assicurare a questi minorati
bisognosi ed indigenti la necessaria assistenza specialistica e
nello stesso tempo consentirà a ciascuno di essi di rimanere più o
meno vicino al centro di abituale residenza e comunque non lontano
dal proprio ambiente.
L'entità della
spesa proposta - in mancanza di dati statistici difficilmente
reperibili - si presume sufficiente alle esigenze previste, ed è
tale da non costituire motivo di alcuna perplessità di carattere
finanziario, specie se si tiene conto della bontà del provvedimento
legislativo che si propone e che è destinato a colmare una grave
lacuna in questo settore imprimendo una spinta decisa in avanti al
rinnovamento sociale del popolo siciliano.
DISEGNO
DI LEGGE
- Art. 1
- E'
autorizzata a carico del bilancio della Regione-Assessorato per
l'Amministrazione Civile e per la Solidarietà Sociale la spesa
annua di L. 30 milioni per rette di ricovero in favore di
sordomuti vecchi o invalidi, indigenti e privi di assistenza
familiare, che abbiano la residenza in Sicilia.
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- Art. 2
- Per il
ricovero dei sordomuti di cui al precedente articolo 1,
l'Assessorato per la Solidarietà sociale si servirà di Istituti
assistenziali dove sia possibile creare appositi reparti di
almeno 10 sordomuti, che abbiano idonea assistenza. Con
tali Istituti saranno stipulati particolari convenzioni.
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- Art. 3
- Per la
prima applicazione della presente legge viene istituito a
decorrere dall'esercizio 1957-58 sul bilancio dell'Assessorato
per l'Igiene e la Sanità un apposito capitolo con stanziamento
di L. 30 milioni per rette di ricovero in favore di sordomuti
vecchi o invalidi.
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- Art. 4
-
L'Assessorato per l'Amministrazione Civile e la Solidarietà
Sociale entro tre mesi dalla data di pubblicazione della
presente legge, emanerà le norme che regoleranno l'ammissione
dei sordomuti di cui sopra al beneficio del ricovero a carico
della Regione e la stipula delle convenzioni con gli appositi
Istituti.
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- Art. 5
- Per gli
anni successivi sarà provveduto con la legge di bilancio.
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- Art. 6
- La
presente legge sarà pubblicita nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare.
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