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ilsole_small.gif (3012 byte) Venerdì 28 Gennaio 2005  pagina 30

NORME e TRIBUTI

Lunedì prossimo scade l'adempimento per le aziende con più di 15 addetti
Disabili, prospetto entro il 31
Le informazioni sui lavoratori occupati vanno inviare ai Centri per l'impiego

Entro lunedì 31 gennaio, tutti i datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti sull’intero territorio nazionale, e che sono soggetti agli obblighi del collocamento obbligatorio, devono inviare ai Centri dell’impegno il prospetto informativo con il quadro dei lavoratori occupati, aggiornata al 31 dicembre 2004.

I prospetti valgono come richiesta di avviamento di lavoratori disabili se la quota di riserva non è coperta.  Il numero dei disabili che devono essere in servizio varia un funzione del numero di occupati in azienda.  Per individuare la base dimensionale dell’impresa si deve scomputare il personale che non costituisce base di calcolo per la determinazione dell’organico.

La legge stabilisce che deve essere un servizio un disabile nelle aziende che impiegano da 15 a 35 dipendenti; due disabili in quelle che ne occupano da 36 a 50; se i dipendenti sono più di 50, i disabili devono essere, infine, il 7% dei lavoratori in servizio.  Per queste ultime aziende, in attesa di una apposita disciplina sul diritto al lavoro degli orfani e del coniuge superstite dei deceduti per motivi di lavoro, servizio, guerra, e così via, è stabilita una quota aggiuntiva pari allì1% (un addetto nelle aziende da 51 a 150 lavoratori) a favore di queste categorie.

Presentazione del prospetto. I datori al lavoro che hanno una o più unità produttive in una sola provincia devono inviare il prospetto al Centro per l’impiego della provincia di competenza, mentre se hanno sedi in più province della stessa regione o in regione diverse, devono trasmettere, separatamente, a ciascun centro provinciale territorialmente competente, il prospetto informativo assieme a un prospetto riepilogativo complessivo al centro della provincia nella quale si trova la sede legale.   Il prospetto può essere presentato direttamente, trasmesso per posta (raccomadata con avviso di ricevuta) o per via telematica o anche tramite l’associazione cui il datore di lavoro aderisce.

La dichiarazione di ottemperanza del legale rappresentante. L’articolo 17 della legge 68/99 esclude dagli appalti pubblici quei datori di lavoro che non rilascino la dichiarazione di aver rispettato gli obblighi di collocamento dei disabili e non presentano la certicazione di ottemperanza rilasciata dai competenti uffici.  Il ministero del Lavoro, con la circolare n. 10 del 28 marzo 2003, ha chiarito che, per effetto dell’articolo 25 della legge 3/2003. è venuta meno “la prescrizione prevista dall’articolo 17 della legge 68/99 in virtù della quale le imprese che partecipano a bandi per appalti pubblici o intrattengono rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazione erano tenute a certificare l’avvenuto adempimento degli obblighi di assunzione” di disabili presentando il certificato di ottemperanza ( che aveva validità massima di sei mesi).

In virtù della nuova norma di semplificazione, le imprese che intendano partecipare a gare per appalti pubblici devono presentare, secondo il ministero del Lavoro, solo una dichiarazione del legale rappresentante che attesti l’ottemperanza agli obblighi di assunzione. Saranno le amministrazioni interessate a eseguire, nei confronti dell’azienda vincitrice, i necessari accertamenti del caso.

Per la dichiarazione di ottemperanza rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa possono valere le stesse considerazioni fatte dal ministero del Lavoro sulla certificazione di ottemperanza.  Con la circolare n. 41/2000, il Welfare aveva precisato che la certificazione dovesse essere rilasciata, oltre che in presenza di una totale copertura dell’obbligo,  ogni volta che il datore di lavoro, a fronte di ciascuna scopertura, ha individuato e sottoposto al servizio lo strumento che intendeva attivare per assolvere l’obbligo (assunzione nominativa o numerica, proposta di convenzione, richiesta di autorizzazione all’estero).

Il ministero aveva inoltre sottolineato che la sussistenza di situazioni che giustificassero la sospensione temporanea degli obblighi o lo spostamento territoriale su determinare sedi (compensazione) o la graduazione nel tempo delle assunzioni nel caso di trasformazione della natura giuridica da pubblica in privata (autorizzazione alla gradualità), costituivano fattispecie che consentivano comunque di ottenere la certificazione.

NEVIO BIANCHI
ALBERTO MASSARA

La base occupazionale

I Lavoratori da sottrarre per individuare gli obblighi di collocamento

•          Lavoratori assunti ai sensi della legge 68/99

•          Dirigenti

•          Lavoratori con contratto a termine non superiore a 9 mesi

•          Cfl (quelli ancora in corso di svolgimento)

•          Lavoratori assunti per attività da svolgersi solo all’estero

•          Soci di cooperative di produzione e lavoro

•          Contratti di somministrazione (prima lavoro temporaneo) presso l’impresa utilizzatrice

•          Contratti di apprendistato e inserimento. Per quanto riguarda questi ultimi, l’esclusione riguarda sia i lavoratori indicati dall’articolo 20 della legge 223/91 che i nuovi contratti di inserimento introdotti dal Dlgs 276/03

•          Sono inoltre esclusi dalla base di computo e vengono inclusi nella quota di riserva i lavoratori divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni per infortunio o malattia, se hanno una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%, a meno che l’inabilità non sia stata determinata da violazioni, da parte del datore di lavoro, delle norme sulla sicurezza sul lavoro

•          Alle stesse condizioni sono esclusi dalla base e calcolati nella percentuale d’obbligo i lavoratori divenuti invalidi dopo l’assunzione, a causa di infortunio sul lavoro o malattia professionale, qualora abbiano acquisito in grado di invalidità superiore al 33 per cento

•          I lavoratori a tempo parziale e indeterminato sono computati tra i dipendenti in proporzione all’orario svolto rapportato al tempo pieno, mentre gli addetti con lavoro intermittente sono computati in proporzione all’orario svolto in ciascun semestre 

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