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Entro lunedì 31 gennaio,
tutti i datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti
sull’intero territorio nazionale, e che sono soggetti agli obblighi
del collocamento obbligatorio, devono inviare ai Centri dell’impegno
il prospetto informativo con il quadro dei lavoratori occupati,
aggiornata al 31 dicembre 2004.
I prospetti valgono come
richiesta di avviamento di lavoratori disabili se la quota di
riserva non è coperta. Il numero dei disabili che devono
essere in servizio varia un funzione del numero di occupati in
azienda. Per individuare la base dimensionale dell’impresa si
deve scomputare il personale che non costituisce base di calcolo per
la determinazione dell’organico.
La legge stabilisce che
deve essere un servizio un disabile nelle aziende che impiegano da
15 a 35 dipendenti; due disabili in
quelle che ne occupano da 36 a 50; se i dipendenti sono più di 50, i
disabili devono essere, infine, il 7% dei lavoratori in servizio.
Per queste ultime aziende, in attesa di una apposita disciplina sul
diritto al lavoro degli orfani e del coniuge superstite dei deceduti
per motivi di lavoro, servizio, guerra, e così via, è stabilita una
quota aggiuntiva pari allì1% (un addetto nelle aziende da 51 a 150
lavoratori) a favore di queste categorie.
Presentazione del prospetto.
I datori al lavoro che hanno una o più unità produttive in una sola
provincia devono inviare il prospetto al Centro per l’impiego della
provincia di competenza, mentre se hanno sedi in più province della
stessa regione o in regione diverse, devono trasmettere,
separatamente, a ciascun centro provinciale territorialmente
competente, il prospetto informativo assieme a un prospetto
riepilogativo complessivo al centro della provincia nella quale si
trova la sede legale. Il prospetto può essere presentato
direttamente, trasmesso per posta (raccomadata con avviso di
ricevuta) o per via telematica o anche tramite l’associazione cui il
datore di lavoro aderisce.
La dichiarazione di ottemperanza del legale
rappresentante. L’articolo 17 della
legge 68/99 esclude dagli appalti pubblici quei datori di lavoro che
non rilascino la dichiarazione di aver rispettato gli obblighi di
collocamento dei disabili e non presentano la certicazione di
ottemperanza rilasciata dai competenti uffici. Il ministero
del Lavoro, con la circolare n. 10 del 28 marzo 2003, ha chiarito
che, per effetto dell’articolo 25 della legge 3/2003. è venuta meno
“la prescrizione prevista dall’articolo 17 della legge 68/99 in
virtù della quale le imprese che partecipano a bandi per appalti
pubblici o intrattengono rapporti convenzionali o di concessione con
pubbliche amministrazione erano tenute a certificare l’avvenuto
adempimento degli obblighi di assunzione” di disabili presentando il
certificato di ottemperanza ( che aveva validità massima di sei
mesi).
In virtù della nuova
norma di semplificazione, le imprese che intendano partecipare a
gare per appalti pubblici devono presentare, secondo il ministero
del Lavoro, solo una dichiarazione del legale rappresentante che
attesti l’ottemperanza agli obblighi di assunzione. Saranno le
amministrazioni interessate a eseguire, nei confronti dell’azienda
vincitrice, i necessari accertamenti del caso.
Per la dichiarazione di
ottemperanza rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa
possono valere le stesse considerazioni fatte dal ministero del
Lavoro sulla certificazione di ottemperanza. Con la circolare
n. 41/2000, il Welfare aveva precisato che la certificazione dovesse
essere rilasciata, oltre che in presenza di una totale copertura
dell’obbligo, ogni volta che il datore di lavoro, a fronte di
ciascuna scopertura, ha individuato e sottoposto al servizio lo
strumento che intendeva attivare per assolvere l’obbligo (assunzione
nominativa o numerica, proposta di convenzione, richiesta di
autorizzazione all’estero).
Il ministero aveva
inoltre sottolineato che la sussistenza di situazioni che
giustificassero la sospensione temporanea degli obblighi o lo
spostamento territoriale su determinare sedi (compensazione) o la
graduazione nel tempo delle assunzioni nel caso di trasformazione
della natura giuridica da pubblica in privata (autorizzazione alla
gradualità), costituivano fattispecie che consentivano comunque di
ottenere la certificazione.
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NEVIO BIANCHI
- ALBERTO
MASSARA
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La base occupazionale
I Lavoratori da sottrarre per individuare gli
obblighi di collocamento
•
Lavoratori assunti ai sensi della legge 68/99
•
Dirigenti
•
Lavoratori con contratto a termine non superiore a 9
mesi
•
Cfl (quelli ancora in corso di svolgimento)
•
Lavoratori assunti per attività da svolgersi solo
all’estero
•
Soci di cooperative di produzione e lavoro
•
Contratti di somministrazione (prima lavoro temporaneo)
presso l’impresa utilizzatrice
•
Contratti di apprendistato e inserimento. Per quanto
riguarda questi ultimi, l’esclusione riguarda sia i
lavoratori indicati dall’articolo 20 della legge 223/91
che i nuovi contratti di inserimento introdotti dal Dlgs
276/03
•
Sono inoltre esclusi dalla base di computo e vengono
inclusi nella quota di riserva i lavoratori divenuti
inabili allo svolgimento delle proprie mansioni per
infortunio o malattia, se hanno una riduzione della
capacità lavorativa pari o superiore al 60%, a meno che
l’inabilità non sia stata determinata da violazioni, da
parte del datore di lavoro, delle norme sulla sicurezza
sul lavoro
•
Alle stesse condizioni sono esclusi dalla base e
calcolati nella percentuale d’obbligo i lavoratori
divenuti invalidi dopo l’assunzione, a causa di
infortunio sul lavoro o malattia professionale, qualora
abbiano acquisito in grado di invalidità superiore al 33
per cento
•
I lavoratori a tempo parziale e indeterminato sono
computati tra i dipendenti in proporzione all’orario
svolto rapportato al tempo pieno, mentre gli addetti con
lavoro intermittente sono computati in proporzione
all’orario svolto in ciascun semestre
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