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Informazioni utili

Certificazione antimafia

Agevolazioni cancellate alle coop senza la certificazione antimafia

Sin dal 22 febbraio scorso è entrata in vigore la legge 31 gennaio 1992, n. 59 che ha portato importanti innovazioni alla precedente normativa speciale per le società cooperative che nel dopoguerra era stata interessata da altri due provvedimenti: il Dlcps 14 dicembre 1947, n. 1577 e la legge 17 febbraio 1971, n. 127.
Le modifiche ora introdotte sono notevolmente innovative e volte principalmente a favorirne la capitalizzazione istituendo, fra l'altro la nuova - figura del socio sovventore, adeguandone la struttura e il funzionamento, consentendo loro, attraverso il reperimento di capitale di rischio, da superare la cronica sottocapitalizzazione che le caratterizza a causa anche dei vincoli e limiti precedentemente previsti.
Le numerose novità sono in parte obbligatorie e quindi, almeno relativamente a esse, tutte le cooperative dovranno provvedere ad adeguare lo statuto. Vediamo innanzitutto in sintesi tutte le novità, suddividendole in obbligatorie e facoltative.


Norme obbligatorie

- Almeno il tre per cento dell'utile di esercizio dovrà obbligatoriamente essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione la cui istituzione e funzionamento e disciplinato dalla stessa legge 59.
La norma é già applicabile relativamente agli utili degli esercizi non coincidenti con l'anno solare il cui bilancio si chiude successivamente al 22 febbraio 1992: tuttavia, poiché i fondi non sono ancora operanti, si ritiene opportuno l'accantonamento del 3% a un apposito fondo del patrimonio netto in attesa del suo versamento;

- la devoluzione del patrimonio sociale all'atto dello scioglimento, invece che ai precedenti generici scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico, ai medesimi fondi mutualistici cui devolvere il 3% degli utili di esercizio;

- aumento del valore minimo delle quote o azioni a L 500.000 per le sole cooperative edilizie di abitazione che, ai fini dell'iscrizione allo speciale albo loro riservato e istituito dall'articolo 13 della legge, intendono rendere obbligatoria la sottoscrizione e il versamento del minimo di capitale sociale.


Norme facoltative

- Aumento del valore nominale minimo delle quote e azioni da L. 5.000 a L. 50.000 e fissazione del massimo per le sole azioni in L. 1.000.000;

- costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento, sviluppo o ammodernamento aziendale a esclusione delle cooperative edilizie di abitazione alle Casse Rurali;

- istituzione e disciplina del socio sovventore non possibile sempre per le cooperative edilizie e le Casse Rurali;

- emissione di azioni di partecipazione cooperativa;

- destinazione nei limiti fissati di parte degli utili per la rivalutazione gratuita delle quote o azioni: intassabile annualmente e soggetta a una ritenuta d'imposta del 12,5 per cento solo al momento del rimborso al socio;

- rimborso al socio uscente o agli eredi del sovrapprezzo dallo stesso versato al momento dell'ammissione.


Individuate e classificate le norme vediamo ora le modalità previste per il loro recepimento negli statuti.
L'articolo 21 della legge in esame stabilisce espressamente che tutte le disposizioni (obbligatorie e facoltative) possono essere recepite negli statuti con le modalità e le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria: non è cioè necessario l'intervento del notaio trattandosi di adeguamento a norma di legge. Detto articolo prevede altresì che l'adeguamento a queste norme non fa decadere le cooperative dalle agevolazioni fiscali vigenti.
Dopo l'approvazione delle modifiche-integrazioni allo statuto è necessario provvedere in successione all'espletamento delle seguenti formalità: registrazione all'Ufficio del Registro, deposito alla Cancelleria del Tribunale deposito presso l'Ufficio ditte, I'Ufficio imposte, la Prefettura e l'Ufficio provinciale del lavoro.
Vediamo ora in dettaglio le formalità suddette, premettendo che al verbale dell'assemblea che approva le modifiche deve essere allegato il testo integrale dello statuto nella sua versione aggiornata: tale adempimento infatti, è previsto dall'articolo 2436 C.c. per tutti i casi di modificazioni dello statuto. Entro venti giorni dalla data dell'assemblea, l'atto dovrà essere sottoposto a registrazione all'Ufficio del Registro corrispondendo la tassa fissa di L. 100.000 prevista dall'articolo 4, n. 6. lett. c) della Tariffa parte prima allegata al T.U. Imposta di Registro 131/86.
Successivamente al deposito all'Ufficio del Registro, il medesimo documento (verbale dell'assemblea e statuto allegato) deve essere depositato presso l'Ufficio dell'Imprese (entro trenta giorni dalla data dell'assemblea).
Copia dell'atto con gli estremi di deposito al Registro delle Imprese deve quindi, essere inviata, nei seguenti termini decorrenti dal deposito in Tribunale:
- entro trenta giorni all'Ufficio ditte tenuto dalla Camera di Commercio;
- entro tre mesi all'Ufficio imposte (articolo 36 Dpr 600/73);
- entro tre mesi al Registro prefettizio (se iscritta);
- entro trenta giorni all'Ufficio provinciale del lavoro.

La legge non prevede alcun termine per il recepimento delle nuove norme tuttavia, poiché esse interessano, fra l'altro, la destinazione dell'utile di esercizio, è opportuno che vi si provveda prima dell'assemblea per l'approvazione del bilancio 1992.
Il termine di un anno dall'entrata in vigore della legge, entro il 22 febbraio 1993 è invece previsto per l'invio al Registro prefettizio della certificazione antimafia relativamente agli amministratori, sindaci e direttori in carica della società.
Trascorsi infruttuosamente tale termine la cooperativa verrà cancellata dal Registro prefettizio con la conseguente decadenza dalle agevolazioni fiscali, creditizie e contributi ve previste.
Anche se dalla formulazione letterale della legge si evince che l'adempimento richiesto si esaurisce con questa integrazione una tantum è stato avanzato il dubbio che, successivamente, la certificazione antimafia debba essere prodotta nel caso di variazione delle cariche sociali ed ancora che debba essere aggiornata ogni tre mesi (tale è la durata del certificato):
ipotesi che in assenza di espressa previsione, non appaiono fondate e quindi non condivisibili

 

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