Agevolazioni
cancellate alle coop senza la certificazione antimafia
Sin dal 22 febbraio scorso è entrata in vigore la legge 31 gennaio
1992, n. 59 che ha portato importanti innovazioni alla precedente
normativa speciale per le società cooperative che nel dopoguerra era
stata interessata da altri due provvedimenti: il Dlcps 14 dicembre
1947, n. 1577 e la legge 17 febbraio 1971, n. 127.
Le modifiche ora introdotte sono notevolmente innovative e volte
principalmente a favorirne la capitalizzazione istituendo, fra
l'altro la nuova - figura del socio sovventore, adeguandone la
struttura e il funzionamento, consentendo loro, attraverso il
reperimento di capitale di rischio, da superare la cronica
sottocapitalizzazione che le caratterizza a causa anche dei vincoli
e limiti precedentemente previsti.
Le numerose novità sono in parte obbligatorie e quindi, almeno
relativamente a esse, tutte le cooperative dovranno provvedere ad
adeguare lo statuto. Vediamo innanzitutto in sintesi tutte le
novità, suddividendole in obbligatorie e facoltative.
Norme obbligatorie
- Almeno il tre per cento dell'utile di esercizio dovrà
obbligatoriamente essere devoluto ai fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione la cui istituzione e
funzionamento e disciplinato dalla stessa legge 59.
La norma é già applicabile relativamente agli utili degli esercizi
non coincidenti con l'anno solare il cui bilancio si chiude
successivamente al 22 febbraio 1992: tuttavia, poiché i fondi non
sono ancora operanti, si ritiene opportuno l'accantonamento del 3% a
un apposito fondo del patrimonio netto in attesa del suo versamento;
- la devoluzione del patrimonio sociale all'atto dello scioglimento,
invece che ai precedenti generici scopi di pubblica utilità conformi
allo spirito mutualistico, ai medesimi fondi mutualistici cui
devolvere il 3% degli utili di esercizio;
- aumento del valore minimo delle quote o azioni a L 500.000 per le
sole cooperative edilizie di abitazione che, ai fini dell'iscrizione
allo speciale albo loro riservato e istituito dall'articolo 13 della
legge, intendono rendere obbligatoria la sottoscrizione e il
versamento del minimo di capitale sociale.
Norme facoltative
- Aumento del
valore nominale minimo delle quote e azioni da L. 5.000 a L. 50.000
e fissazione del massimo per le sole azioni in L. 1.000.000;
- costituzione di
fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il
potenziamento, sviluppo o ammodernamento aziendale a esclusione
delle cooperative edilizie di abitazione alle Casse Rurali;
- istituzione e disciplina del socio sovventore non possibile sempre
per le cooperative edilizie e le Casse Rurali;
- emissione di azioni di partecipazione cooperativa;
- destinazione nei limiti fissati di parte degli utili per la
rivalutazione gratuita delle quote o azioni: intassabile annualmente
e soggetta a una ritenuta d'imposta del 12,5 per cento solo al
momento del rimborso al socio;
- rimborso al socio uscente o agli eredi del sovrapprezzo dallo
stesso versato al momento dell'ammissione.
Individuate e classificate le norme vediamo ora le modalità previste
per il loro recepimento negli statuti.
L'articolo 21 della legge in esame stabilisce espressamente che
tutte le disposizioni (obbligatorie e facoltative) possono essere
recepite negli statuti con le modalità e le maggioranze previste per
l'assemblea ordinaria: non è cioè necessario l'intervento del notaio
trattandosi di adeguamento a norma di legge. Detto articolo prevede
altresì che l'adeguamento a queste norme non fa decadere le
cooperative dalle agevolazioni fiscali vigenti.
Dopo l'approvazione delle modifiche-integrazioni allo statuto è
necessario provvedere in successione all'espletamento delle seguenti
formalità: registrazione all'Ufficio del Registro, deposito alla
Cancelleria del Tribunale deposito presso l'Ufficio ditte, I'Ufficio
imposte, la Prefettura e l'Ufficio provinciale del lavoro.
Vediamo ora in dettaglio le formalità suddette, premettendo che al
verbale dell'assemblea che approva le modifiche deve essere allegato
il testo integrale dello statuto nella sua versione aggiornata: tale
adempimento infatti, è previsto dall'articolo 2436 C.c. per tutti i
casi di modificazioni dello statuto. Entro venti giorni dalla data
dell'assemblea, l'atto dovrà essere sottoposto a registrazione
all'Ufficio del Registro corrispondendo la tassa fissa di L. 100.000
prevista dall'articolo 4, n. 6. lett. c) della Tariffa parte prima
allegata al T.U. Imposta di Registro 131/86.
Successivamente al deposito all'Ufficio del Registro, il medesimo
documento (verbale dell'assemblea e statuto allegato) deve essere
depositato presso l'Ufficio dell'Imprese (entro trenta giorni dalla
data dell'assemblea).
Copia dell'atto con gli estremi di deposito al Registro delle
Imprese deve quindi, essere inviata, nei seguenti termini decorrenti
dal deposito in Tribunale:
- entro trenta giorni all'Ufficio ditte tenuto dalla Camera di
Commercio;
- entro tre mesi all'Ufficio imposte (articolo 36 Dpr 600/73);
- entro tre mesi al Registro prefettizio (se iscritta);
- entro trenta giorni all'Ufficio provinciale del lavoro.
La legge non prevede alcun termine per il recepimento delle nuove
norme tuttavia, poiché esse interessano, fra l'altro, la
destinazione dell'utile di esercizio, è opportuno che vi si provveda
prima dell'assemblea per l'approvazione del bilancio 1992.
Il termine di un anno dall'entrata in vigore della legge, entro il
22 febbraio 1993 è invece previsto per l'invio al Registro
prefettizio della certificazione antimafia relativamente agli
amministratori, sindaci e direttori in carica della società.
Trascorsi infruttuosamente tale termine la cooperativa verrà
cancellata dal Registro prefettizio con la conseguente decadenza
dalle agevolazioni fiscali, creditizie e contributi ve previste.
Anche se dalla formulazione letterale della legge si evince che
l'adempimento richiesto si esaurisce con questa integrazione una
tantum è stato avanzato il dubbio che, successivamente, la
certificazione antimafia debba essere prodotta nel caso di
variazione delle cariche sociali ed ancora che debba essere
aggiornata ogni tre mesi (tale è la durata del certificato):
ipotesi che in assenza di espressa previsione, non appaiono fondate
e quindi non condivisibili
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